Statuto


ARTICOLO 1
Denominazione, simbolo e durata
Ai sensi dell’art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’art. 36 e ss. del Codice Civile, è costituita l’associazione non riconosciuta senza fini di lucro denominata “CIRCOLI SOCIALISTI – SICILIA” e designata d’ora innanzi quale “i Circoli” ovvero “l’associazione”. Essa è composta da cittadini o da altre associazioni che si propongano di far valere e veicolare nella vita politica siciliana i principi di equità e giustizia sociale propri della tradizione socialista democratica e riformista. L’associazione, che federa i Circoli Socialisti locali, vuole promuovere l’affermazione e la realizzazione di siffatte convinzioni e ideali mediante il confronto veritiero e il criterio della libera discussione. Simbolo dell’associazione è un garofano dal bocciolo chiuso e dai petali vermigli, con lo stelo del medesimo colore che si collocato su una Sicilia di colore giallo. Il simbolo è raffigurato da una “figura circolare blu nella parte inferiore della quale – in corsivo grande e bianca – la scritta Circoli Socialisti; al di sopra un garofano rosso stilizzato con stelo verde, con sullo sfondo una striscia diagonale con i colori dell’arcobaleno (in ordine, dal basso verso l’alto, rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indaco e violetto). Sotto il garofano, la silhouette dell’isola di Sicilia, con i tre lati colorati, dall’alto in senso orario, di rosso, verde e giallo”. L’associazione, avente durata a tempo indeterminato, mira a conseguire l’avanzamento e il progresso del popolo siciliano, promuovendo gli ideali propri di una democrazia emancipante, capace di unire il paese garantendo uguali opportunità di sviluppo ai cittadini in tutto il territorio nazionale. L’associazione si impegna a diffondere la cultura della legalità, precondizione per lo sviluppo e per l’esercizio consapevole dei diritti. La cultura della legalità costituisce il presidio più efficace di un’azione che tende a favorire l’assolvimento dei doveri pubblici e a scoraggiare ogni forma di giustizialismo.
L’associazione potrà aderire o federarsi con altre istituzioni, ovvero rappresentarle o esserne rappresentata, in Italia e all’estero.

ARTICOLO 2
Sede
La sede legale dell’associazione è in Catania, Corso Martiri della Libertà n°14.
Possono essere costituite sedi, succursali, filiali e rappresentanze tanto in Italia quanto all’estero.

ARTICOLO 3
Requisiti
Possono essere soci tutti i cittadini residenti in Sicilia, sul territorio della penisola italiana o all’estero che posseggano un’età maggiore di anni 14.
Le richieste di adesione devono essere presentate direttamente ai Circoli locali ove costituiti; in caso contrario, devono essere presentate ai coordinamenti provinciali.
Cinque iscritti in uno stesso comune possono costituirsi in un Circolo comunale autonomo.
L’iscrizione all’associazione è subordinata all’accettazione degli obiettivi e delle finalità ideologiche e politiche che le sono proprie (articoli 1 e 6), insieme al presente Statuto e agli eventuali regolamenti.
Possono aderire al movimento circoli, associazioni e club che svolgano attività sul territorio siciliano, italiano o all’estero con organizzazione, tesseramento e finanziamento autonomi, che comunichino l’elenco dei propri aderenti e dirigenti, che si riconoscano nei principi di cui agli articoli 1 e 6, che intendano collaborare all’attuazione dei detti principi e che ricevano l’approvazione del coordinamento regionale con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi.

ARTICOLO 4
Doveri dei soci
Ogni socio è tenuto all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati dei Circoli locali. Egli deve concorrere alla realizzazione dell’oggetto e delle finalità dell’associazione mediante la partecipazione attiva alla vita interna, l’adempimento diligente degli incarichi sociali eventualmente ricoperti, l’inappuntabilità della propria condotta morale e politica, il concorso coi propri mezzi al sostegno delle attività d’associazione e il comportamento leale, corretto e rispettoso verso la dignità e la persona di ciascun socio. La pienezza dei diritti azionabili all’interno dell’associazione è subordinata al rispetto dei doveri.

ARTICOLO 5
Diritti dei soci
I soci hanno il pieno diritto di partecipare alla determinazione della linea politica dei Circoli, concorrendo all’elezione degli organismi statutari e partecipando come candidati alle competizioni elettorali.
Le cariche sociali eventualmente ricoperte non comportano alcuna indennità di carica, ma le eventuali spese sostenute per l’Associazione vanno rimborsate previa autorizzazione del coordinamento regionale.

ARTICOLO 6
Scopo e oggetto
L’associazione fa propri e attualizza gli elementi distintivi delle esperienze storiche del movimento dei Fasci siciliani e del Partito Socialista Siciliano fondato a Palermo il 21 Maggio 1893, in cui si incontrarono fruttuosamente donne e uomini appartenenti a diversi ceppi della Sinistra. L’associazione intende coinvolgere organicamente nella propria attività uomini e donne che si sono riconosciuti e si riconoscono nella cultura e nei partiti collocati nell’area liberaldemocratica, laica, radicale e libertaria.
Gli aderenti si ravvisano pienamente nella Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino approvata dall’Assemblea Nazionale Francese tra il 14 luglio e il 26 agosto 1789, nel Manifesto di Ventotene steso nell’agosto 1941 da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, nella Dichiarazione Universale dei Diritti umani approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 e nella Dichiarazione dei Principi dell’Internazionale Socialista adottata dal XVIII Congresso di Stoccolma nel Giugno del 1989.
L’associazione intende inoltre avvalersi di tutti i mezzi di comunicazione, incluso Internet, per diffondere i suddetti valori.
È parimenti fine degli associati promuovere la pubblicazione di testate giornalistiche, lettere di informazione, libri, materiale cartaceo e multimediale, e concorrere alla realizzazione di mostre, conferenze programmatiche, convegni, meeting, siti Internet.
L’associazione intende coinvolgere, in particolare, nelle sue attività giovani che si richiamano ai valori e alle tradizioni socialiste e che credono nell’importanza della partecipazione politica fondata su una formazione che consenta una discussione pubblica realmente libera ed informata.

ARTICOLO 7
Organi sociali
Sono organi dell’associazione:
– l’assemblea dei soci;
– il coordinamento regionale.

ARTICOLO 8
Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci, organo plenario dell’associazione, è formata da tutti gli aderenti, con esclusione di delega.
Essa esprime i principi generali d’azione a cui tutti gli organi sociali hanno obbligo di conformarsi e deve essere convocata dal coordinamento regionale almeno due volte l’anno mediante lettera o e-mail spedita entro i quindici giorni precedenti la data della riunione.
La richiesta di convocazione può anche essere inoltrata da un terzo dei soci o dei Circoli locali. In tal caso entro quindici giorni deve seguire la seduta, senza particolari formalità, ma in modo che tutti i soci ne siano avvertiti in tempo utile.
I suoi lavori possono svolgersi per via telematica.
Le deliberazioni dell’Assemblea dei soci sono vincolanti.
Ad essa spetta eleggere il coordinamento regionale.
Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto e preferenza unica.
Entro sei mesi dalla costituzione, il coordinamento regionale è onerato di formulare un regolamento tendente alla disciplina del voto, tenendo presente quel che è stabilito nel secondo comma dell’articolo 48 della nostra Carta Costituzionale.

ARTICOLO 9
Coordinamento regionale
Il coordinamento regionale è l’organo che predispone sulla base dei deliberati dell’Assemblea la linea programmatica dell’associazione.
È composto da un numero dispari di membri variabile fino a 49.
Non sono previste cause di ineleggibilità.
I componenti del coordinamento restano in carica per due anni ed hanno tutti voto deliberativo, da esprimere palesemente.

ARTICOLO 10
Coordinamenti provinciali
I Circoli di una stessa circoscrizione provinciale possono individuare un coordinamento provinciale.
I coordinamenti possono estendersi su porzioni di territorio anche più ristrette rispetto alla province siciliane.
Una stessa provincia può pertanto essere ripartita in più coordinamenti.

ARTICOLO 11
Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione risulta dall’insieme delle quote associative, fissate in un contributo annuale di 10 euro, dei contributi di privati, enti, istituzioni pubbliche, organizzazioni nazionali o internazionali e di eventuali lasciti od eredità.

ARTICOLO 12
Modifiche statutarie
Lo statuto dell’associazione può essere modificato con delibera di almeno i due terzi dei componenti dell’assemblea dei soci, anche a seguito di richiesta di modifica avanzata da almeno venti iscritti.
La modifica entra in vigore sessanta giorni dopo l’invio a tutti gli associati di lettera contenente comunicazione della modifica così deliberata, salvo che entro detto termine non sia stata avanzata al coordinamento regionale, da almeno un quinto del totale degli aderenti, richiesta di convocazione dell’assemblea dei soci per l’eventuale annullamento della modifica. L’assemblea dei soci delibererà con voto a maggioranza assoluta.
Con le stesse modalità sarà possibile richiedere la convocazione dell’assemblea dei soci in caso di rigetto della richiesta di modifica avanzata dagli iscritti.

ARTICOLO 13
Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione deve essere richiesto almeno dal 75% dei soci e richiede il voto dei 2/3 degli aventi diritto nonché della maggioranza assoluta dell’assemblea.
Approvato lo scioglimento, l’assemblea dei soci deve determinare le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

ARTICOLO 14
Norme finali, generali e di rinvio
Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile italiano, le leggi dello Stato italiano sull’associazionismo e le leggi della Regione Sicilia sulle associazioni.
Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Palermo.